Fondo Nuove Competenze: cos'è, come funziona e tutto quello che devi sapere
Indice
La formazione continua dei lavoratori rappresenta una leva essenziale per lo sviluppo delle competenze in azienda. Le persone sono il cuore pulsante dell'organizzazione, contribuendo in modo significativo al suo valore e fungendo da pilastro per l'innovazione e la crescita in mercati sempre più competitivi e complessi.
Esistono diversi strumenti ed opportunità per finanziare la formazione continua attraverso contributi pubblici e supportare lo sviluppo aziendale. Tra queste, i Fondi Interprofessionali, attivi da oltre 20 anni, costituiscono una risorsa importantissima.
Dal 2020, inoltre, si è aggiunto il Fondo Nuove Competenze, finanziato tramite i fondi del PNRR, gestito e messo a disposizione direttamente dal Ministero del Lavoro. Nel 2024, questo strumento vedrà il lancio del suo terzo sportello, aprendo ulteriori opportunità per le aziende che vogliono investire nell’upskilling e reskilling.
Che cos'è il Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze, lanciato nel novembre 2020 con una dotazione iniziale di 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021, è stato introdotto dal DPCM di maggio 2020 come uno degli strumenti per sostenere la ripresa post pandemia COVID-19. Gestito dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e finanziato dal Programma Operativo Nazionale SPAO (Sistemi Politiche Attive per l’Occupazione).
Un secondo sportello, aperto nel dicembre 2022, ha incrementato il budget totale a 1 miliardo di euro. I pagamenti relativi alle aziende beneficiarie sono, nella data di pubblicazione di questo articolo, in fase di completamento. Entro il 2024 è prevista l'apertura di un terzo sportello, di cui discuteremo nel dettaglio nei prossimi capitoli.
Il Fondo Nuove Competenze (conosciuto anche con l’acronimo FNC) consente alle aziende di finanziare percorsi formativi per i propri dipendenti durante l'orario di lavoro, in seguito a accordi tra le Parti Sociali sulla rimodulazione dell'orario stesso, in risposta a nuove esigenze organizzative e produttive. Il Fondo copre integralmente gli oneri relativi alle ore di formazione, inclusi contributi previdenziali e assistenziali. Il costo dell'attività formativa è a carico dell'azienda o può essere cofinanziato tramite i Fondi Interprofessionali a cui l'azienda aderisce.
Come accedere al Fondo Nuove Competenze: requisiti e modalità
Per accedere al Fondo Nuove Competenze, le aziende devono stipulare un accordo collettivo con i rappresentanti dei lavoratori. Questo accordo deve delineare i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti e il totale delle ore di formazione da svolgersi durante l’orario di lavoro.
L’obiettivo principale è identificare i fabbisogni aziendali in termini di nuove o maggiori competenze, soprattutto in risposta a innovazioni organizzative, tecnologiche o di processo. Tali percorsi formativi sono fondamentali per qualificare o riqualificare il personale, in linea con i cambiamenti produttivi e le esigenze del mercato.
Di norma, questi percorsi mirano al conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in conformità con la Raccomandazione europea del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti.
Gli accordi possono anche prevedere lo sviluppo di competenze utili ad aumentare l'occupabilità del lavoratore, promuovendo la mobilità o la ricollocazione in altre realtà lavorative: ad esempio hard skill, soft skill o competenze digitali. Questo processo deve essere coerente con i sistemi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
Una volta stipulato l’accordo, le aziende devono presentare la domanda di contributo al Ministero del Lavoro, dove verrà valutata "a sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Nel caso in cui l'azienda aderisca a un Fondo Interprofessionale, è obbligatorio presentare una domanda specifica per ottenere il contributo relativo alle attività di docenza e formazione, non previsto dal Fondo Nuove Competenze. A tal proposito, i Fondi Interprofessionali pubblicano avvisi dedicati al cofinanziamento del Fondo Nuove Competenze, permettendo alle aziende di coprire anche i costi formativi.
L'erogazione del contributo da parte del Ministero del Lavoro avviene tramite l'INPS, in base al rendiconto finale presentato dall'azienda, e nei limiti dell'importo massimo riconosciuto.
In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:
delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione.
Lo sportello 2024: tutto quello che bisogna sapere
Le risorse
L’Avviso mette a disposizione 730 milioni di euro ripartiti per linee di intervento:
Sistemi formativi: 25% (182,5 milioni di euro)
Filiere formative: 25% (182,5 milioni di euro)
Singoli datori di lavoro: 50% (365 milioni di euro)
Le linee di intervento
I Sistemi Formativi sono sistemi / gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo, classificata come grande impresa secondo la Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024. Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”. Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro – circa 15 progetti di capienza al massimo del contributo. Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
Le Filiere Formative sono sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro, circa 22 progetti di capienza al massimo del contributo. La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
I singoli datori di lavoro: organizzazioni che soddisfano i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento, il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.
I contributi
Il Fondo Nuove Competenze copre una parte del costo orario dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi, con percentuali di finanziamento variabili in base alle specifiche condizioni (ad esempio disoccupati o apprendisti). Nella maggior parte dei casi, il Fondo copre: il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali e il 60% del costo retributivo, esclusi ratei, TFR e premi di produzione. In media, ciò si traduce in un rimborso complessivo del 70% del costo orario.
Sono previsti inoltre bonus aggiuntivi: 800 euro per l’assunzione di disoccupati e 300 euro per la formazione di lavoratori stagionali nei settori del turismo e dell’agricoltura.
Le aziende possono richiedere un'anticipazione fino al 40% dell’importo complessivo, previa presentazione di una fideiussione.
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I destinatari
Disoccupati
Il Fondo copre il 100% della retribuzione per i disoccupati da almeno 12 mesi, assunti dopo la pubblicazione del decreto e prima dell'inizio della formazione, inclusi apprendisti di terzo livello (alta formazione e ricerca), fuori dalle ore previste per legge. Se l’accordo prevede la partecipazione di disoccupati pre-selezionati dall’azienda insieme ai lavoratori interni, e almeno il 70% di questi vengono assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, l’azienda riceverà un bonus di 800 euro per ogni disoccupato assunto. Questo contributo andrà a incrementare la quota di retribuzione finanziata dal Fondo per gli altri lavoratori, fino a coprire il 100% del costo del lavoro.
Disoccupati per contratti stagionali
In caso di accordi che prevedano la formazione e l’assunzione di disoccupati con contratto stagionale di almeno 120 giorni nei settori del turismo e dell’agricoltura (secondo i codici ATECO definiti dall’Avviso), l’azienda riceverà un bonus di 300 euro per ogni disoccupato assunto. La formazione deve avere una durata minima di 20 ore per ciascun partecipante. Questa misura ha una dotazione iniziale di 1 milione di euro, che potrebbe essere incrementata con ulteriori risorse. La verifica dello stato di disoccupazione seguirà le modalità già indicate.
La variazioni dei discenti destinatari
In fase di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori pre-selezionati. Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell’eventuale invio del progetto ai Fondi Interprofessionali. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la verifica della DID (disponibilità immediata al lavoro), consultando gli archivi di MyANPAL.
Le materie della formazione
Le aree oggetto dei contributi spaziano dalle digital skill alle green skill con un focus sul wellness:
sistemi tecnologici e digitali;
introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
economia circolare;
transizione ecologica;
efficientamento energetico;
welfare aziendale e benessere organizzativo.
Le ore di formazione e la durata massima
Prevede un massimo di 150 ore per lavoratore ed un minimo di 30 (20 nel caso di lavoratori stagionali), al di sotto delle quali il contributo è nullo.
Ci sono 365 giorni per concludere le attività formative a partire dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
Le modalità formative
Tutte quelle previste dal Fondo Interprofessionale di appartenenza, indicate nel relativo Avviso a valere sul Fondo Nuove Competenze. Questi Avvisi usciranno entro la fine del 2024.
Il ruolo degli enti di formazione
I percorsi formativi finanziati dal Fondo Nuove Competenze possono essere erogati dai cosiddetti enti erogatori, una vasta gamma di enti accreditati a livello nazionale e regionale. Tra questi rientrano anche soggetti privati che, per statuto o in virtù di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, svolgono attività di formazione.
Finalmente, accedere alla formazione finanziata è facile
Risparmia risorse, eleva le competenze
Gli enti formatori includono:
università statali e non statali legalmente riconosciute
istituti di istruzione secondaria di secondo grado
Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA)
Istituti Tecnici Superiori (ITS)
centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione
Questi enti possono operare anche in forma organizzata, creando reti di partenariato territoriali o settoriali.
Il quadro normativo di riferimento
Dal punto di vista normativo, il Fondo Nuove Competenze nasce dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale del Commissario straordinario n. 275 del 23.09.2022 (pdf) e dichiarazione costo del lavoro (pdf).
Per il primo sportello sono stati emessi i seguenti documenti:
Decreto del Commissario straordinario n. 159 del 10.06.2022 (pdf) e schema garanzia fideiussoria (word)
Decreto del Commissario straordinario n. 27 del 01.02.2022 (pdf)
Decreto del Commissario straordinario n. 118 del 12.11.2021 (pdf)
Decreto del Commissario straordinario n. 64 del 16.09.2021 (pdf)
Nota interpretativa del 05 agosto 2021 v.1.0 (pdf)
Decreto del Commissario straordinario n. 48 del 07.09.2021 (pdf)
Decreto Direttoriale n. 95 del 08.03.2021 (pdf)
Nota operativa n. 5329 del 05.03.2021 (pdf)
Decreto Direttoriale n. 69 del 17.02.2021 (pdf)
Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020 (pdf) e integrativo del 22 gennaio 2021.
Il secondo sportello è stato aperto con il Decreto interministeriale del 22 settembre 2022 - Rifinanziamento del Fnc e seguito dalle seguenti integrazioni e chiarimenti:
Comunicato n. 17727 del 22.11.2023 - richiesta saldo incongruenze date
Comunicato n. 16783 del 03.11.2023 - richiesta saldo proroga dei termini
Comunicato n. 16065 del 19.10.2023 - richiesta saldo
Comunicato n. 12596 del 04.09.2023 - chiarimento diniego proroghe
Comunicato n. 11795 del 07.08.2023 - diniego proroghe
Nota integrativa n. 11790 del 07.08.2023 - istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze
Nota integrativa n. 4360 del 05.04.2023 - modalità di erogazione della formazione e attestazione delle competenze
D.C.S. n. 31 del 24.02.2023 - rifinanziamento e proroga dei termini dell'Avviso 2022
Nota interpretativa n. 17372 del 23.12.2022 - accordi sindacali
D.C.S. n. 345 del 12.12.2022 - integrazioni all'Avviso 2022
La normativa sulla certificazione delle competenze
Per quanto riguarda la normativa sulla certificazione delle competenze, la norma principale è il Dlgs 13 del 2013, che riguarda, tra l’altro, il conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016 e, più recentemente, il DM 9 agosto 2024.
Poi ci sono i quadri di riferimento europei:
per le competenze digitali di base – DigComp 2.1
per le competenze digitali specialistiche – norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0»
per le abilità e competenze per la transizione ecologica – classificazione ESCO 3/2013
Per il terzo sportello, al momento si è in attesa del relativo DM e dell’uscita dell’Avviso.
Gli obiettivi strategici del fondo
Da quanto detto, il Fondo Nuove Competenze è finalizzato ad accrescere quelle competenze che siano effettivamente di aiuto per la crescita e la competitività delle imprese, non solo nel digitale, ma anche nella sostenibilità ecologica e sociale.
Per la parte digitale infatti finanzia corsi che favoriscono la trasformazione digitale, come sessioni di formazione su sistemi tecnologici e digitali, nonché la fondamentale introduzione in azienda e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Per la parte di sostenibilità c’è attenzione all’impatto ambientale, all’economia circolare, alla transizione ecologica e all’efficientamento energetico.
Importante è l’attenzione anche al welfare aziendale e al benessere organizzativo.
Tutte queste materie possono convivere nel medesimo progetto e devono essere accompagnate da un chiaro percorso di individuazione, validazione e certificazione (ove possibile) delle competenze acquisite secondo le normative sopra riportate.
Come funziona il Fondo Nuove Competenze
Il nuovo sportello aprirà entro la fine del 2024.Potranno partecipare tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi gli enti non profit, che siano in regola con il versamento dei contributi dei lavoratori e possano quindi esibire un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Questi soggetti potranno presentare domanda sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro (probabilmente ancora MYANPAL) e contestualmente partecipare all’Avviso emesso nei prossimi mesi dal Fondo Interprofessionale di appartenenza.
Nella domanda andranno indicati tra l’altro:
I nominativi dei lavoratori da formare, completi di codice fiscale
I percorsi formativi (composti anche da più corsi) a cui dovrà partecipare ogni lavoratore
Le ore totali di formazione per ogni lavoratore
Il costo effettivo, al momento della presentazione, di ogni singolo lavoratore
Il costo totale di cui si richiede il rimborso (somma dei costi di ogni lavoratore per le ore che egli / ella svilupperà)
Le caratteristiche di ogni percorso formativo e dei relativi corsi, per quanto riguarda i fabbisogni riscontrati ed il conseguimento di competenze riconducibili alla normativa di riferimento (vedi sopra)
Il soggetto erogatore accreditato e relative caratteristiche
Il soggetto certificatore e relative caratteristiche
Dovrà inoltre essere allegato l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro stipulato con i sindacati secondo le indicazioni date dal Fondo Interprofessionale di appartenenza.
Una volta presentata la domanda, il Ministero, dopo un breve passaggio con la Regione dove hanno sede i lavoratori, la approva “a sportello” in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse per la relativa Linea di Intervento.
Nel secondo sportello le prime approvazioni sono arrivate dopo circa 4 mesi dalla presentazione. A quel punto l’impresa ha 365 giorni per fare tutta la formazione prevista dalla domanda e può, contestualmente, richiedere un'anticipazione del 40% dell’importo richiesto a fronte di fidejussione a copertura di questa percentuale. L’anticipazione può arrivare dopo 2-3 mesi dalla richiesta.
Il Fondo Interprofessionale è incaricato poi dei controlli in itinere sullo svolgimento dei corsi e dei controlli finali sul rendiconto. Quest’ultimo, nei confronti del Ministero, consiste principalmente nel caricamento in piattaforma delle ore di presenza di ogni lavoratore, con il costo relativo aggiornato al mese di paghe dell’ultimo periodo di formazione.
Presso l’azienda va poi conservata per almeno 5 anni la documentazione cartacea, come i registri di presenza firmati e gli attestati o le certificazioni di competenza.
Per le aziende che non aderiscono ad un Fondo Interprofessionale al momento della presentazione della domanda, i controlli saranno effettuati dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Vantaggi economici e fiscali
I contributi del Fondo Nuove Competenze sono considerati fuori dai Regimi di Aiuti di Stato. Sono quindi cumulabili con i rimborsi quali quelli per Transizione 5.0.
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